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sabato 1 ottobre 2022

ATTUALITA': misure per ridurre l'inquinamento a tutela della salute

Marco Panieri
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Ordinanza del Sindaco n. 28 del 30/09/2022

OGGETTO: MISURE PER RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA NEL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 30/04/2023

Premesso che:

      • In data 26 luglio 2012 il Comune di Imola, unitamente alla Regione Emilia Romagna, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ha sottoscritto l’aggiornamento dell’Accordo di programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2012 – 2015 finalizzato in particolare alla gestione dell'emergenza da PM 10 ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE;

      • In data 21/07/2014 con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1180 ha adottato la proposta del Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR), nel quale sono contenute le nuove misure per il risanamento della qualità dell’aria, al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D. Lgs n. 155/2010;

Viste:

      • La Delibera Num. 1392 del 28/09/2015 della Giunta della Regione Emilia-Romagna, nella quale si predispone a partire dal 01/10/2015 un programma di interventi da adottare nel breve e medio periodo, entro le date previste dal Piano Aria Integrato Regionale 2020. In particolare si prevedono delle misure di limitazione della circolazione dei veicoli privati in ambito urbano, già previste dall’accordo di programma per la qualità dell’aria 2012-2015 e ricomprese nel già citato documento PAIR, sulla base degli obbiettivi temporali e di riduzione delle emissioni del Piano. Gli interventi sono stati estesi ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e trovano applicazione dal 1° ottobre 2015;

      • La Delibera Num. 1412 del 25/09/2017 della Giunta della Regione Emilia-Romagna con oggetto “misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano aria integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di bacino padano 2017”, nella quale all’allegato 1 sono previste le misure emergenziali da adottare in caso di superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM10 nel periodo autunno-inverno, quando le condizioni atmosferiche rendono particolarmente difficile la dispersione degli inquinanti;

      • La Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 14, in particolare l’art. 40 relativo alle modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche;

      • La Delibera Num. 33 del 13/01/2021 della Giunta della Regione Emilia-Romagna con oggetto “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”;

      • La Delibera Num. 189 del 15/02/2021 della Giunta della Regione Emilia-Romagna con oggetto “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria”;

      • La Legge Regionale 3 agosto 2022, n.11 con oggetto “abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. altri interventi di adeguamento normativo;

      • La Delibera Num. 2130 del 13/12/2021 della Giunta della Regione Emilia-Romagna con oggetto ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del piano aria integrato regionale (PAI2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la regione non ha competenza amministrativa e legislativa”;

Valutata pertanto, la necessità di migliorare l’efficacia delle azioni necessarie per ridurre il numero delle giornate in cui viene superato il limite di emissione per il PM 10 e per gli altri inquinanti normati, nella stagione invernale, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dall’Unione Europea e recepiti da ultimo con il D. Lgs 155 del 13 agosto 2010;

Visto l’art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modifiche, relativi alla regolamentazione della circolazione;

Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche e integrazioni;

Su proposta del Comandante della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese, Dott. Daniele Brighi;

ORDINA

  1. Fino al giorno 31/12/2022, il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA nel centro abitato di Imola, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, alle seguenti categorie di veicoli:

    1. veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2;

    2. veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3;

    3. veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1;

    4. ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1;

  1. Dal giorno 01/01/2023 al giorno 30/04/2023, il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA nel centro abitato di Imola, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, alle seguenti categorie di veicoli:

    1. veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2;

    2. veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4;

    3. veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1;

    4. ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1;

Il divieto alla circolazione di cui ai precedenti punti è sospeso il giorno 02/11/2022 e nei giorni festivi nel periodo fino al 30/04/2022.

  1. Fino al giorno 30/04/2023, il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA nel centro abitato di Imola durante le cosiddette “DOMENICHE ECOLOGICHE”, alle seguenti categorie di veicoli:

    1. veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2;

    2. veicoli alimentati a diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4:

    3. veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1;

    4. ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1;

  1. Fino al giorno 31/12/2022,l’adozione quale MISURA EMERGENZIALE, del divieto di circolazione dinamica DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nei giorni di controllo (effettuato da ARPAE, di norma, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) e nei 2 giorni successivi, indichi con “bollino rosso” la necessità di attivare le misure emergenziali, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino e fino al successivo giorno di controllo incluso, alle seguenti categorie di veicoli:

    1. veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2;

    2. veicoli alimentati a diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4:

    3. veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1;

    4. ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1;

  1. Dal giorno 01/01/2023 al giorno 30/04/2023,l’adozione quale MISURA EMERGENZIALE, del divieto di circolazione dinamica DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nei giorni di controllo (effettuato da ARPAE, di norma, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) e nei 2 giorni successivi, indichi con “bollino rosso” la necessità di attivare le misure emergenziali, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino e fino al successivo giorno di controllo incluso, alle seguenti categorie di veicoli:

    1. veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2;

    2. veicoli alimentati a diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5:

    3. veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1;

    4. ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1;

Qualora le previsioni di qualità dell’aria, formulate da ARPAE sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria, indichino la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni, a decorrere da quello del controllo.

Nel caso in cui i giorni di controllo ovvero di attivazione delle misure emergenziali ricadano in giornate festive, la giornata di controllo e di decorrenza delle ulteriori limitazioni vengono rimandate al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso). ARPAE provvede inoltre ad effettuare previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM10, di non attivare le misure emergenziali, nonostante i tre giorni di superamento consecutivi. Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, a sensi della normativa vigente (PAIR 2020). Nel caso gli sforamenti si protraggano per oltre 10 giorni, scatteranno ulteriori provvedimenti inerenti ai generatori di calore.

Altresì, ad ulteriore tutela dell’ambiente, fino al giorno 30/04/2023

      • Divieto di tenere il motore acceso durante la sosta dei veicoli;

      • L’estensione dell’applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo;

      • Il divieto di abbruciamento dei residui vegetali, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa PAIR 2021.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 33/2021, dispone il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione, a cui seguirà la comunicazione alla struttura regionale competente per materia gli esiti di tali attività, in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate

Ai veicoli cui è vietata la circolazione è comunque consentito entrare nel centro abitato esclusivamente per raggiungere i parcheggi scambiatori serviti dal servizio pubblico, nonché per raggiungere le direttrici principali che collegano i capoluoghi di provincia e l’ingresso dell’Autostrada A14, attraverso le vie: Pisacane, Resistenza, Selice, Turati, Del Lavoro, Serraglio. P.le Pertini, Lasie, Molino Rosso, Gambellara, I° Maggio, Cooperazione, della Solidarietà, della Costituzione, Marzabotto, Di Vittorio, D’Acquisto, Casalegno, Correcchio, Mazzanti, Casola Canina, Amendola, Emilia, Villa Clelia, D’Agostino, Montanara, Punta, S.P.14 Codrignano, Cappelli, Tenni, Ascari, Nuvolari, dei Colli, Rivazza, Santerno, Goccianello, Pediano, Bergullo, Graziadei, Pirandello, Tiro a Segno, viale Zappi, Galvani, Marconi, Veneto, S. Benedetto e Aspromonte, i cui percorsi sono individuati nella planimetria che si allega (allegato C):

      • Via Emilia, direzione Forlì – Imola, dalla delimitazione del centro abitato al parcheggio Paddock sito in via Santerno.

      • Via Selice direzione Conselice – Imola, dalla delimitazione del centro abitato al parcheggio sito al civico 42/D (parcheggio “Rirò”) e proseguendo sulla via Selice in direzione centro fino a via del Lavoro; Via Selice dalla delimitazione del centro abitato, percorrendo le vie: Lasie, I Maggio, Grieco e /o Pastore (parcheggio Ca’ del Pozzo).

      • Via Emilia e via Amendola, direzione Imola, dalla delimitazione del centro abitato percorrendo le vie: della Solidarietà, Villa Clelia, Montericco, Pola e S. Benedetto per raggiungere i parcheggi del Nuovo Ospedale (parcheggio G. Cattani e parcheggio sito in via Pola).

      • Via Montanara, direzione Firenze – Imola, dalla delimitazione del centro abitato al parcheggio dell’Impianto sportivo di via D’Acquisto.

      • direzione Ravenna – Imola, attraverso la S.P. Lughese e dalla delimitazione del centro abitato al parcheggio sito sulla via Graziadei, posto nelle adiacenze di via Manzoni.

      • Viale D’Agostino, viale Zappi e parcheggio Bocciofila

      • Viale Pirandello, Via Tiro a Segno e parcheggio scuole Rodari

      • Viale Galvani, via A. Costa, via Veneto e parcheggi di via Aspromonte

      • Via Del Lavoro, via Serraglio, P.le Pertini e parcheggi Stazione FFSS

      • Via Di Vittorio e parcheggio supermercato “Sigma”

      • Via della Cooperazione, Via Marzabotto e parcheggio centro commerciale “Leonardo”

DISPONE

L’esclusione dalle limitazioni alla circolazione di cui alla presente Ordinanza dei seguenti veicoli:

  1. autovetture con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti e con 2 persone se omologate a 2 posti;

  2. autovetture condivise (car sharing);

  3. elettrici e ibridi;

  4. veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art.54 comma 2 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (allegato B);

  5. veicoli di emergenza, di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, nonché degli Ufficiali Giudiziari e di istituti di vigilanza;

  6. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, nonché veicoli in servizio di recapito/raccolta postale e assimilati, come attestato dall’ente o dalla ditta che esercita il servizio;

  7. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro e veicoli di personale scolastico che svolge l'attività in più plessi scolastici o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all’espletamento di attività didattiche essenziali, come attestato dai dirigenti scolastici;

  8. carri funebri e veicoli al seguito, veicoli componenti cortei matrimoniali, nonché veicoli al servizio di ministri del culto per esigenze improrogabili legate all’esercizio delle loro funzioni;

  9. veicoli per trasporto persone immatricolati per il pubblico trasporto (Taxi, N.C.C., autobus di linea e non);

  10. veicoli al servizio di persone invalide provvisti dell’apposito contrassegno;

  11. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino o provengano da strutture di Pronto Soccorso;

  12. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; veicoli utilizzati per assistenza domiciliare privata con attestazione della necessità rilasciata dal medico curante;

  13. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo e per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

  14. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

  15. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati;

  16. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;

  17. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;

  18. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

  19. veicoli utilizzati per l’accompagnamento ed il ritiro degli alunni dagli asili nido, materne, elementari e medie inferiori; questi veicoli possono circolare nella zona interdetta per 30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi all’entrata e all’uscita dell’alunno;

  20. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall’albergo medesimo;

  21. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

  22. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000,00 € non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo famigliare, muniti di autocertificazione o dell’apposito modello;

  23. veicoli diretti alla revisione, muniti di apposita documentazione;

  24. veicoli della categoria N2 e N3 limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

  25. Dal giorno 01/01/2023, esclusivamente ai divieti di cui al punto 1 e punto 2 - veicoli aderenti al servizio Move-in che tramite l’installazione di una centralina, consente di percorrere un numero di chilometri annui fissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo.

  26. veicoli autorizzati dalla Polizia Locale per improrogabili ed urgenti esigenze non comprese nell’elenco di cui sopra.

ORDINA

  1. nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile, il divieto di utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (così come definito nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell0'Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

  1. l’obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di pellet certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, oltre che di rispetto delle tipologie di combustibile previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.Lgs n. 152/2006, ossia "Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti";

  1. il divieto di abbruciamento di residui vegetali, fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria. È inoltre prevista una deroga limitatamente alla combustione in logo di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Gli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga a tale divieto dovranno essere attuati e comunicati secondo le modalità definite dall'Allegato 2 della DGR 189/2021. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

  1. l'adozione delle seguenti misure emergenziali da attivare quando le verifiche effettuate da Arpae, sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo:
    D1) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle” ;
    D2) divieto di combustione all´aperto di qualsiasi tipologia (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d´artificio, ecc.) anche relativamente alle deroghe di cui all´art. 182, c. 6-bis del D. Lgs. 152/2006;
    D3) abbassamento del valore massimo della temperatura negli ambienti riscaldati che non deve superare i 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto, nelle attività commerciali e che non deve superare i 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.

Le misure emergenziali di cui al punto D, entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, permangono fino al giorno di verifica seguente.

RENDE NOTO

L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie prevista dal Codice della Strada e dalle norme in materia di tutela ambientale.

La presente ordinanza viene resa pubblica nelle forme previste dalla Legge.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs 104/2010), entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto di Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (D.P.R. 1199/1971), entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità.

All’esecuzione della presente Ordinanza, sono tenuti gli Organi di controllo.

Lì, 30/09/2022

il Sindaco

Marco Panieri

(atto sottoscritto digitalmente)


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